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  1. Pubblicazioni

Il problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici costituzionali tra regole convenzionali e rimedi de iure condendo

Articolo
Data di Pubblicazione:
2003
Citazione:
Il problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici costituzionali tra regole convenzionali e rimedi de iure condendo / Pinardi, Roberto. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 3:(2003), pp. 1819-1854.
Abstract:
Il saggio è dedicato all’analisi del problema dei ritardi con cui il Parlamento in seduta comune procede all’elezione dei giudici costituzionali di sua competenza. Esso è suddiviso in due parti distinte ma complementari.Nella prima l’A., dopo aver ricordato, brevemente, il contenuto della regola convenzionale su cui si basava l’elezione dei giudici costituzionali nel corso della cosiddetta prima Repubblica, nega, viceversa, che oggi possa dirsi ricostituito, sul punto, un analogo accordo tra le forze politiche parlamentari. Confrontando, inoltre, l’entità dei ritardi verificatisi nel corso dei due periodi presi in considerazione (e cioè prima e dopo il 1991), si constata come la presenza di una regola del genere sia sì condizione utile, ma non sufficiente, al fine di evitare che il plenum della Corte risulti incompleto per periodi di tempo anche molto lunghi. Nella seconda, quindi, verificata l’insufficienza di un patto tra i partiti allo scopo di risolvere il problema in esame, l’A. sottopone ad analisi critica i diversi istituti o strumenti che potrebbero essere utilizzati, anche nel nostro ordinamento, allo scopo di ovviare all’attuale, insoddisfacente stato di cose. Per far questo, dopo aver individuato i valori lesi (o comunque posti in gioco) dall’inerzia del Parlamento, e quindi le coordinate di rilievo costituzionale che dovrebbero guidare l’interprete nella ricerca di soluzioni adeguate, l’A. analizza i pregi e i difetti dei rimedi in astratto ipotizzabili suddividendoli in due grandi categorie (a seconda che mirino, comunque, all’elezione dei giudici da parte del Parlamento, oppure che procedano, pragmaticamente, dal dato di fatto della loro mancata elezione, allo scopo di ovviare, alla stessa, per altra via).La soluzione alla fine prescelta prevede il trasferimento al Presidente della Repubblica del potere di nomina dei giudici costituzionali, attraverso la modifica dell’art. 5 comma 2 della l. cost. n. 2 del 1967, una volta trascorso infruttuosamente il termine previsto per la loro elezione.
Tipologia CRIS:
Articolo su rivista
Keywords:
giudici costituzionali; elezioni da parte del Parlamento; convenzioni costituzionali
Elenco autori:
Pinardi, Roberto
Autori di Ateneo:
PINARDI Roberto
Link alla scheda completa:
https://iris.unimore.it/handle/11380/456854
Pubblicato in:
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
Journal
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