Il trasferimento del lavoratore care giver richiede il suo consenso ex art. 33, comma 5, L. 104/1992
Articolo
Data di Pubblicazione:
2021
Citazione:
Il trasferimento del lavoratore care giver richiede il suo consenso ex art. 33, comma 5, L. 104/1992 / Caracciolo, A.. - In: IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA. - ISSN 1591-4178. - 10(2021), pp. 929-935.
Abstract:
La tutela dei disabili e di chi li assiste, affidata all’art. 33, L. n. 104/1992, prescinde dal formale riconoscimento della disabilità, come statuito a livello internazionale (Convenzione ONU del 2006) ed europeo (Dir. 78/2000/CE) attraverso una nozione ampia di disabilità tutelabile. Ne consegue che il trasferimento del care giver attuato senza il suo consenso è illegittimo anche quando la nuova sede sia geograficamente più vicina al luogo di residenza ove renda più difficoltosa l’assistenza. La pronuncia in commento si pone in continuità con i precedenti nell’affrontare la problematica dell’ambito soggettivo di applicazione del diritto all’inamovibilità per il lavoratore che assiste un familiare che, pur rientrando nella definizione ONU di disabile, non abbia ottenuto il provvedimento di riconoscimento di una delle misure di sicurezza sociale.
Tipologia CRIS:
Nota a Sentenza
Keywords:
Disabilità non riconosciuta - Assistenza al familiare disabile - Consenso al trasferimento
Elenco autori:
Caracciolo, A.
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