Data di Pubblicazione:
2016
Citazione:
Princìpi costituzionali: “dalla struttura alla funzione” / Belvisi, Francesco. - In: DIRITTO & QUESTIONI PUBBLICHE. - ISSN 1825-0173. - 1:Monografica 2(2016), pp. 162-189.
Abstract:
Il paper manifesta la richiesta di mutare prospettiva nei confronti dei princìpi costituzionali “costitutivi”
(eguaglianza, dignità, libertà, ecc.). Esso intende affrontare il problema di delimitare tale categoria all’interno
dell’ordinamento costituzionale italiano. Seguendo Bobbio, propongo di passare dall’analisi strutturale a quella
funzionale dei princìpi, per comprenderli in modo adeguato rispetto alla loro presenza nell’ordinamento dello
Stato costituzionale. Prima, i princìpi costituzionali “costitutivi” sono distinti dai valori. Si ritiene che essi non
siano valori, poiché questi non tollerano compromessi né bilanciamenti, ma pretendono di valere in modo
assoluto. Pertanto, i valori non sono adatti come base normativa per una società pluralista come la attuale, poiché
sono nemici del pluralismo. Inoltre, i princìpi “costitutivi” non sono neppure norme, poiché non hanno la
struttura logica condizionale, caratteristica delle regole giuridiche: “se A allora B”. E non lo sono neppure, se
consideriamo la concezione delle norme come “reason for action”. Tuttavia hanno carattere prescrittivo. Da un
punto di vista pratico, la loro prima funzione è quella di tutelare la dignità delle persone, in particolare
interessate dalle vicende giudiziarie, ma ne svolgono anche una costitutiva nei confronti sia dell’ordinamento
giuridico nel suo complesso, sia del significato e delle norme e dei fatti, rilevanti per i casi difficili e nei ricorsi
dinanzi alla Corte costituzionale.
(eguaglianza, dignità, libertà, ecc.). Esso intende affrontare il problema di delimitare tale categoria all’interno
dell’ordinamento costituzionale italiano. Seguendo Bobbio, propongo di passare dall’analisi strutturale a quella
funzionale dei princìpi, per comprenderli in modo adeguato rispetto alla loro presenza nell’ordinamento dello
Stato costituzionale. Prima, i princìpi costituzionali “costitutivi” sono distinti dai valori. Si ritiene che essi non
siano valori, poiché questi non tollerano compromessi né bilanciamenti, ma pretendono di valere in modo
assoluto. Pertanto, i valori non sono adatti come base normativa per una società pluralista come la attuale, poiché
sono nemici del pluralismo. Inoltre, i princìpi “costitutivi” non sono neppure norme, poiché non hanno la
struttura logica condizionale, caratteristica delle regole giuridiche: “se A allora B”. E non lo sono neppure, se
consideriamo la concezione delle norme come “reason for action”. Tuttavia hanno carattere prescrittivo. Da un
punto di vista pratico, la loro prima funzione è quella di tutelare la dignità delle persone, in particolare
interessate dalle vicende giudiziarie, ma ne svolgono anche una costitutiva nei confronti sia dell’ordinamento
giuridico nel suo complesso, sia del significato e delle norme e dei fatti, rilevanti per i casi difficili e nei ricorsi
dinanzi alla Corte costituzionale.
Tipologia CRIS:
Articolo su rivista
Keywords:
Princìpi costituzionali costitutivi, valori, norme, Stato costituzionale, società pluralista, Constitutional constitutive principles, values, norms, constitutional state, pluralistic society
Elenco autori:
Belvisi, Francesco
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