CANCELLAZIONE DEL VOLO: LA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOLO INTERMEDIARIO NON ESONERA IL VETTORE AEREO OPERATIVO DAGLI OBBLIGHI DEL REG. (CE) N. 261/2004
Articolo
Data di Pubblicazione:
2017
Citazione:
CANCELLAZIONE DEL VOLO: LA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOLO INTERMEDIARIO NON ESONERA IL VETTORE AEREO OPERATIVO DAGLI OBBLIGHI DEL REG. (CE) N. 261/2004 / Vernizzi, Simone. - In: RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA. - ISSN 0391-187X. - 6/2017:6(2017), pp. 1824-1834.
Abstract:
la Corte di Giustizia UE interviene ancora una volta sull’interpretazione del dettato dell’art. 5 del Reg. (CE) n. 261/2004, relativo alla « cancellazione del volo », provvedendo a precisare il contenuto degli obblighi di comunicazione previsti dalla lett. c) del par. 1 della disposizione richiamata, che, se correttamente adempiuti, esonerano il vettore operativo dal versamento della compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del medesimo regolamento. Per la Corte tali obblighi sono correttamente adempiuti se l’informazione giunge tempestivamente al passeggero, con la conseguenza che il vettore non si esonera comunicando tali circostanze al solo intermediario.
Tipologia CRIS:
Nota a Sentenza
Keywords:
Trasporto aereo - cancellazione del volo - obblighi di comunicazione e assistenza - compensazione pecuniaria
Elenco autori:
Vernizzi, Simone
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