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  1. Pubblicazioni

Ricerche in tema di repressione del furto tra coniugi

Libro
Data di Pubblicazione:
2012
Citazione:
Ricerche in tema di repressione del furto tra coniugi / Scacchetti, Maria Grazia. - STAMPA. - (2012), pp. 1-208.
Abstract:
La monografia affronta il problema del furto tra coniugi nel diritto romano,
Come nel diritto penale moderno, così anche nel diritto romano il furto tra coniugi ebbe un trattamento particolare. Le querele di furto ordinarie – actio furti e condictio ex causa furtiva– erano regolarmente escluse; al loro posto si concedeva al derubato secondo certi presupposti una querela particolare, l’actio rerum amotarum. La natura e le caratteristiche della stessa nella scienza romanistica sono discutibili. Emergono soprattutto quattro domande. Prima: per quale motivo c’era una particolare disciplina regolatrice del furto tra coniugi?
Seconda: quali mezzi legali aveva il derubato se mancavano i particolari presupposti dell’a.r.a.? Terza: nel diritto classico questa querela era concessa solo all’uomo contro la donna oppure anche viceversa? La domanda più controversa è la quarta: l’a.r.a. era un’azione mista - penale oppure reipersecutoria pura.

Le azioni derivanti dal furtum, e cioè l’actio furti e condictio ex causa furtiva, erano da sempre escluse tra coniugi in considerazione della comunione patrimoniale di fatto esistente tra loro. A fronte di sottrazioni che normalmente venivano commesse dalla moglie in occasione del divorzio, probabilmente la prassi concedeva al marito in un primo momento una retentio ex dote propter res amotas e solo più tardi è stata proposta nell’editto a sua integrazione l’actio rerum amotarum.
Secondo l’opinione prevalente, risalente a Sabino, alla base dell’actio rerum amotarum stava un furtum. Ciò aveva però come conseguenza soltanto che i partecipanti rispondevano con le azioni di furto e che le cose sottratte erano soggette al divieto d’usucapione. L’actio rerum amotarum stessa è invece fino alla fine dell’epoca tardoclassica una azione reipersecutoria che nel suo campo d’applicazione e nelle sue caratteristiche di diritto sostanziale corrisponde essenzialmente alla condictio (ex causa furtiva): è perpetua e trasmissibile sia dal lato attivo che da quello passivo; l’esercente potestà risponde “de peculio”, eventualmente “in id quod pervenit”. Solo Diocleziano ha introdotto quest’ultima, limitata, responsabilità anche a favore degli eredi ed ha pertanto trasformato l’actio rerum amotarum – almeno sotto questo profilo - in una azione penale con funzione reipersecutoria. Giustiniano ha eliminato la retentio ed ha introdotto fra i coniugi un divieto di azioni penali ed infamanti, a seguito del quale veniva meno la possibilità, concessa dal diritto classico in casi particolari, di far valere l’actio furti. In contrasto con il diritto classico egli concede l’actio rerum amotarum anche durante il matrimonio e con la stessa “condictio furtiva”. Conformemente a ciò Giustinianeo ha nuovamente interpretato l’actio rerum amotarum come azione reipersecutoria e come una particolare declinazione della “condictio furtiva”.
Tipologia CRIS:
Monografia/Trattato scientifico
Keywords:
furto coniugi; actio rerum amotarum; retentio propter res amotas; punibilità; famiglia; reati contro il patrimonio; non punibilità coniuge
Elenco autori:
Scacchetti, Maria Grazia
Link alla scheda completa:
https://iris.unimore.it/handle/11380/861774
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