Dpo obbligatorio per i soggetti pubblici, ma non per tutti: il problema, in "www.agendadigitale.eu"
Public Engagement Muovendo dal disposto di cui all’art. 37, par. 1, lett. a) GDPR, il contributo indaga il significato da attribuirsi alle espressioni “Autorità pubblica” e “organismo pubblico”, al fine di individuare l’addentellato normativo o, in assenza, il criterio che permetta all’interprete – in primis ai titolari dei trattamenti – di discernere quando un ente, quand’anche rivesta forma privatistica, presenti caratteri pubblicistici tali da dover essere qualificato quale organismo pubblico, sì che su di esso gravi un obbligo di designazione del DPO.
Periodo di svolgimento dell’iniziativa:
Gennaio 17, 2020