Il doloso depauperamento del'eredità giacente operato dallo schiavo manomesso nel testamento. Lettura esegetica del titolo 47,4 del Digesto
Libro
Data di Pubblicazione:
1994
Citazione:
Il doloso depauperamento del'eredità giacente operato dallo schiavo manomesso nel testamento. Lettura esegetica del titolo 47,4 del Digesto / Scacchetti, Maria Grazia. - STAMPA. - (1994), pp. 1-178.
Abstract:
Lo studio si propone di esaminare e di comprendere, in termini di storia giuridica, una speciale figura di illecito - il furto o il danneggiamento compiuti ai danni dell’heridatas iacens dallo schiavo manomesso testamento - che si inserisce nell’ambito del processo evolutivo tracciato dalla disciplina della sottrazione di beni ereditari e costituisce uno dei più significativi momenti di passaggio dalla regola originaria “rei hereditariae furtum non fit” alla creazione, nel secondo secolo d. C., del crimen expilatae hereditatis.
Al fine di delineare con sufficiente completezza il contesto storico-giuridico in cui deve essere collocato il delitto privato in esame, è opportuno accennare preliminarmente al regime delle cose facenti parte di una eredità giacente ed al suo progressivo mutamento. Durante l’intervallo di tempo intercorrente tra la morte del de cuius e l’accettazione dell’eredità da parte dell’heres voluntarius, i beni ereditari erano nullius in bonis e, conseguentemente, se qualcuno se ne impadroniva, con commetteva furto.
Accanto alla esclusione del furtum di res hereditariae era la regola che ne ammetteva la usucapione.
In origine il regime dell’usucapio di cose ereditarie non differiva da quello dell’usucapione ordinaria: essa pertanto aveva ad oggetto singoli beni e richiedeva l’usus ed il tempus; l’ulteriore requisito dell’assenza di furto, previsto dalla legge delle XII tavole, non limitò il campo di applicazione della usucapio rerum hereditariarum posto che, rispetto ad essa, tale requisito era, di fatto, una implicita conseguenza della in suscettibilità di furtum della res hereditariae.
Da tale regime derivano gravi conseguenze: sin quando l’erede non prendeva possesso dei beni lasciati dal de cuius, qualunque estraneo poteva usucapirli, senza peraltro assumersi gli oneri ereditari che continuavano a gravare sull’heres.
Pur mancando, per il danno, una regola corrispondente a quella esistente per il furto, la sanzionabilità di tale condotta era impedita dalla circostanza che i beni danneggiati facevano parte di una eredità giacente e, in quanto tali, erano considerati nullius bonis, privi cioè di un soggetto cui attribuire la legittimazione attiva all’actio legis Aquiliae.
Ciò assicurava, di fatto, l’impunità a coloro che distruggevano o danneggiavano beni ricompresi nel compendio ereditario non ancora accettato.
Il rimedio più risalente è da individuarsi nella creazione, da parte del pretore, dell’actio in duplum, con la quale veniva perseguito il servus hereditarius, manomesso per testamento, che avesse danneggiato (o sottratto) beni ereditari ante aditam hereditatem.
Successivamente, nel corso del I sec. D.C., l’interpretatio prudentium elaborò diverse soluzioni dirette ad affermare l’esperibilità, da parte dell’heres, dell’actio aquiliana
Al fine di delineare con sufficiente completezza il contesto storico-giuridico in cui deve essere collocato il delitto privato in esame, è opportuno accennare preliminarmente al regime delle cose facenti parte di una eredità giacente ed al suo progressivo mutamento. Durante l’intervallo di tempo intercorrente tra la morte del de cuius e l’accettazione dell’eredità da parte dell’heres voluntarius, i beni ereditari erano nullius in bonis e, conseguentemente, se qualcuno se ne impadroniva, con commetteva furto.
Accanto alla esclusione del furtum di res hereditariae era la regola che ne ammetteva la usucapione.
In origine il regime dell’usucapio di cose ereditarie non differiva da quello dell’usucapione ordinaria: essa pertanto aveva ad oggetto singoli beni e richiedeva l’usus ed il tempus; l’ulteriore requisito dell’assenza di furto, previsto dalla legge delle XII tavole, non limitò il campo di applicazione della usucapio rerum hereditariarum posto che, rispetto ad essa, tale requisito era, di fatto, una implicita conseguenza della in suscettibilità di furtum della res hereditariae.
Da tale regime derivano gravi conseguenze: sin quando l’erede non prendeva possesso dei beni lasciati dal de cuius, qualunque estraneo poteva usucapirli, senza peraltro assumersi gli oneri ereditari che continuavano a gravare sull’heres.
Pur mancando, per il danno, una regola corrispondente a quella esistente per il furto, la sanzionabilità di tale condotta era impedita dalla circostanza che i beni danneggiati facevano parte di una eredità giacente e, in quanto tali, erano considerati nullius bonis, privi cioè di un soggetto cui attribuire la legittimazione attiva all’actio legis Aquiliae.
Ciò assicurava, di fatto, l’impunità a coloro che distruggevano o danneggiavano beni ricompresi nel compendio ereditario non ancora accettato.
Il rimedio più risalente è da individuarsi nella creazione, da parte del pretore, dell’actio in duplum, con la quale veniva perseguito il servus hereditarius, manomesso per testamento, che avesse danneggiato (o sottratto) beni ereditari ante aditam hereditatem.
Successivamente, nel corso del I sec. D.C., l’interpretatio prudentium elaborò diverse soluzioni dirette ad affermare l’esperibilità, da parte dell’heres, dell’actio aquiliana
Tipologia CRIS:
Monografia/Trattato scientifico
Keywords:
FURTO; DANNEGGIAMENTO; EREDITA' GIACENTE; SCHIAVO MANOMESSO; AZIONE PRETORIA
Elenco autori:
Scacchetti, Maria Grazia
Link alla scheda completa: